Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 2:

            al comma 2, le parole: «"Sino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"Sino all'anno 2016"»;

            al comma 3, le parole: «"fino all'anno 2012"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino all'anno 2015"»;

        dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni".

        3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

        il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione»;

        è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";

            b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015";

            c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2012";

            d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2015"».

      All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009».

 

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        All'articolo 5:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità»;

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008"»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5) dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008».

        All'articolo 6, al comma 2, le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34,» sono soppresse.

        Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;

            b) al secondo periodo, le parole: "per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo".

        2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonché di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo".

 

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        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        Art. 6-ter. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        All'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008"».

        Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati). - 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio".

        2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

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        All'articolo 8:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

            a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

            b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            "e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato"»;

            al comma 3, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti» e le parole: «associazioni di categoria interessate"» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo

 

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speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute"»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale). - 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze».

        L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

        «Art. 11. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        "356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di \`Autorità nazionale per la sicurezza alimentare' e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in \`Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare', con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010"».

 

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        Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

        «Art. 11-bis. - (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori). - 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

        "464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale \`SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS'"».

        All'articolo 12:

            al comma 1, le parole: «sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008»;

            al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006»;

            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed enti di ricerca».

        All'articolo 14, al comma 1, le parole: «In attesa della riforma organica della magistratura onoraria,» sono soppresse, e le parole: «fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».

        All'articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

        All'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2008"».

        All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture,».

 

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        Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

        «Art. 22-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). - 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),"».

        All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalità con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991».

        All'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1o luglio 2008».

        Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 24-bis. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). - 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco,

 

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indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.

        Art. 24-ter. - (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario). - 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

        Art. 24-quater. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010».

        Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

        «Art. 25-bis. - (Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008».

        All'articolo 26:

            al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2009"».

        All'articolo 27, comma 1:

            al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» e dopo le parole: «al riordino» sono inserite le seguenti: «o alla soppressione»;

            dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito».

 

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        All'articolo 28:

            al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
        1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti».

        Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

        «Art. 28-bis. - (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). - 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo».

 

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        Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

        «Art. 29-bis. - (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"».

        All'articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «RAEE» sono inserite le seguenti: «domestici e RAEE professionali» e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi».

        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

        «Art. 32-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo";

            b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

        "1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni

 

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ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
        1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007"».

        All'articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: «"fino al 31 dicembre 2008"» sono sostituite dalle seguenti: «"fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"».

        All'articolo 35, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi».

        Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

        «Art. 35-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1o aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008"».

        All'articolo 36:

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;

 

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            i commi 3 e 4 sono soppressi;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1o aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".
        4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
        4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008"».

        Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

        «Art. 36-bis. - (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".
        2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo"».

        Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

        «Art. 37-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 luglio 2008"».

        All'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL

 

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impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

        Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

        «Art. 38-bis. - (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative".
        2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parola: "utilizza" è sostituita dalla seguente: "possiede";

            b) le parole: "primo periodo," sono soppresse».

        All'articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, è prorogato di sei mesi.
        2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato".
        2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresse».

 

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        All'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

        "32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale"».

        L'articolo 41 è soppresso.

        Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

        «Art. 41-bis. - (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

        All'articolo 42, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente:

        "39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea"».

        Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

        «Art. 42-bis. - (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

        All'articolo 45:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge"»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale".

 

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        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

        All'articolo 46:

            al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono inserite le seguenti: «con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata»;

            è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale»;

            alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga di termini per tariffe sociali».

        All'articolo 47, al comma 1, le parole: «"a decorrere dal 1o aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «"a decorrere dal 1o maggio 2008» e le parole: «entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2008».

        Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 47-bis. - (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali). - 1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente

 

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utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        Art. 47-ter. - (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso».

        All'articolo 48:

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia»;

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riassegnazione di risorse».

        All'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 51-bis. - (Rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
        3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        Art. 51-ter. - (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

 

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